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Legge Gelli 8 marzo 2017 n. 24 – G.U. n. 84 del 17/3/2017

Art. 7 – Responsabilità Civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria

La struttura sanitaria pubblica e/o privata risponde ai sensi degli artt. 1218-1228 C.C. delle proprie obbligazioni, anche delle condotte dolose e/o colpose degli esercenti la professione sanitaria anche se scelti dal cliente e ancorché non dipendenti della struttura stessa.

Estesa alla libera professione intramuraria sperimentazione, ricerca clinica e telemedicina convenzione con il S.S.N. .

Esercenti la professione sanitaria, rispondono ai sensi dell’art. 2043 C.C. salvo che non abbia agito assumendo obbligazione contrattuale direttamente con il paziente. Il giudice tiene conto delle buone pratiche cliniche assistenziali (linee guida art. 5 della legge) e dell’art. 590 sexies del codice penale (art. 6 della legge – punibilità esclusa per imperizia quando siano rispettate le linee guida).


Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professionale sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo e colpa grave (art. 9 primo comma).

Se l’esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio e/o della procedura stragiudiziale del risarcimento del danno l’azione di rivalsa può essere esercitata solamente a pagamento avvenuto ed entro un anno dallo stesso.

L’azione di responsabilità amministrativa è esercitata dalla Corte dei Conti per i dipendenti di strutture pubbliche. Magistratura Ordinaria per dipendenti strutture private.


Limiti della rivalsa

Per il dipendente pubblico, tre volte maggiore della retribuzione lorda e/o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo.

Per il dipendente privato, tre volte del valore maggiore del reddito professionale ivi compresa la retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa o nell’anno immediatamente precedente o successivo.


Obblighi assicurativi

Le strutture sanitarie pubbliche o private devono coprire con polizza e/o fondi predisposti la loro RCT compresa la responsabilità dei propri prestatori d’opera a qualunque titolo operante.

Gli esercenti la professione sanitaria pubblici e privati devono stipulare polizza assicurativa adeguata per colpa grave.


Pregressa e postuma (art. 11)

La garanzia assicurativa deve prevedere una retro di 10 anni ed un postuma compreso il periodo di retroattività di 10 anni in caso di cessazione definitiva dell’attività.


Obblighi di comunicazione all’esercente la professione sanitaria (art. 13)

Entro 10 gg le aziende sanitarie in forma certa devono comunicare all’esercente la professione sanitaria l’instaurazione di un giudizio nei loro confronti. La tardiva e/o incompleta comunicazione preclude l’ammissibilità all’azione di rivalsa di cui all’art. 9.


Prescrizione art. 2947 C.C.

Per l’esercente la professione sanitaria per il quale non vi è stata nessuna comunicazione di avviso di una richiesta danni di un terzo in base all’art. 2043 la prescrizione è di 5 anni.

Anche nei casi in cui l’esercente la professione sanitaria fosse stato avvisato di una richiesta danni trascorsi 5 anni senza che vi sia stata ulteriore comunicazione di interruzione dei termini il danno è prescritto.