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POLIZZA COLLETTIVA BERKSHIRE

RESPONSABILITA' CIVILE DI

POLIAMBULATORI E RSA

STUDI ODONTOIATRICI




Scheda tecnica del prodotto

ASSICURATO

(a) Azienda o Ente che acquista questa assicurazione per sé stessa e/o per conto di altre persone assicurate;

(b) tutti i Dipendenti della struttura assicurata;

(c) tutti i medici “Convenzionati”, e qualsiasi altro operatore sanitario quando presti la propria attività in base a un progetto specifico temporale ed esclusivamente a favore della struttura assicurata (compresi i dipendenti definiti “Co.Co.Co.”, o posizione equivalente, e i dipendenti definiti “Co.Co.Pro.”, o progetti specifici equivalenti) e limitatamente alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome della struttura assicurata.

(d) tutti i medici che collaborano con la struttura assicurata a qualunque titolo, anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura stessa, limitatamente all’esercizio della professione sanitaria svolta presso le strutture sanitarie e/o alla loro effettiva attività o fornitura di servizi per, o a nome della struttura assicurata.

Non viene considerato come Assicurato qualsiasi esercente la professione sanitaria che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell’Art. 7, comma 3, Legge n. 24/2017

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1.1 Responsabilità Civile - Responsabilità Medica e Responsabilità Civile verso Terzi (Assicurazione RCT) Gli Assicuratori si impegnano a indennizzare l’Assicurato per qualsiasi somma di denaro che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per Danni causati involontariamente, o accidentalmente, a una qualsiasi Terza Parte, connessi alle attività specificate nel Modulo di Adesione. L’Assicurazione RCT sarà valida anche nel caso di qualsiasi azione intentata dall’INPS in base all’Art. 14 della Legge 222 del 12.06.1984, e sue successive modifiche o integrazioni.

1.2 Dolo e Colpa Grave L’assicurazione coprirà anche (fatte salve le esclusioni di cui all’Art. 2.3) la responsabilità dell’Assicurato per i Danni causati da Dolo e Colpa Grave perpetrati nel corso dell’attività dell’Assicurato da una qualsiasi persona per la quale l’Assicurato è considerato legalmente responsabile in caso di dolo, con inclusione di tutti i Dipendenti. Questo articolo non limita in alcun modo i diritti di rivalsa degli Assicuratori di cui all’Art. 4.7.

1.3 Responsabilità del Datore di Lavoro (Assicurazione RCO) Gli Assicuratori si impegnano a indennizzare l’Assicurato per qualsiasi somma di denaro che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per Danni subiti da un qualsiasi Dipendente in seguito ad infortunio verificatosi mentre si trovava in servizio.

Gli Assicuratori dovranno pertanto indennizzare l’Assicurato per tutte le somme che l’Assicurato sia legalmente tenuto a pagare:

- agli enti assicurativi obbligatori (INAIL, INPS o altri enti) per i loro diritti di rivalsa;

- al richiedente, o agli eredi del richiedente, per il Danno o il maggiore danno (Danno Differenziale) come previsto dal Codice Civile Italiano.

L’Assicurazione RCO si estende anche alla copertura delle Malattie Professionali (con esclusione di qualsiasi malattia correlata all’amianto) che si manifestano per la prima volta nel corso del Periodo di Validità del Certificato di Assicurazione e causate da un comportamento colposo dell’Assicurato verificatosi nel corso del Periodo di Validità del Certificato di Assicurazione.

L’Assicurazione RCO sarà valida a condizione che l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge relativi all’assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni professionali. In deroga a quanto sopra, l’Assicurazione RCO sarà valida se un’irregolarità viene commessa in buona fede e sia stata generata da un errore, da una dimenticanza o da un’omissione di dichiarazione di attività occasionale o da un’interpretazione errata, o erronea, delle regole applicabili.

Gli Assicuratori saranno anche responsabili in caso di responsabilità personale dei Dipendenti che sovrintendono all’osservanza dei regolamenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, relativo alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro all’interno dei locali dell’Assicurato.

1.4 Inquinamento Accidentale La copertura prestata da questa assicurazione si estende alla copertura dei Danni generati da Inquinamento Ambientale connessi alle attività descritte nel Modulo di Adesione, sempre che siano stati causati esclusivamente da un evento improvviso, inatteso e accidentale.

Gli Assicuratori indennizzeranno anche l’Assicurato, fino a un importo non superiore al 10% del sottolimite indicato al Punto 10 della Scheda di Polizza, per tutti i costi sostenuti, previo consenso scritto e valido, per neutralizzare, o ridurre, le conseguenze dell’evento verificatosi.

Questo sottolimite comprenderà anche le spese sostenute dall’Assicurato.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Qualsiasi Richiesta di Indennizzo nei confronti dell’Assicurato nel corso del Periodo di Validità del Certificato di Assicurazione, debitamente notificata agli Assicuratori nel corso dello stesso Periodo di Validità, e relativa alle responsabilità coperte da questa assicurazione.

RICHIESTA DI INDENNIZZO

Una qualsiasi delle condizioni seguenti:

(a) azione legale o amministrativa nei confronti dell’Assicurato;

(b) qualsiasi mandato o ingiunzione nei confronti dell’Assicurato;

(c) qualsiasi notifica nei confronti dell’Assicurato;

per tutto quanto previsto dai punti (a) - (c) di cui sopra quando una Terza Parte manifesta all’Assicurato la propria intenzione di considerare l’Assicurato responsabile del Danno, oppure trasmette una richiesta di indennizzo formale.

FRANCHIGIA

4.10 Franchigia o S.I.R. per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento - Self Insured Retention per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento

La copertura assicurativa garantita da questa Polizza Collettiva è soggetta alla condizione che una parte del rischio venga assunto dall’Assicurato sotto forma di S.I.R. - Self Insured Retention per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento o Franchigia per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento, così come definito nei singoli Certificati di Assicurazione della presente Polizza Collettiva emessi per ciascun Assicurato.

4.10.1.1 Le Parti convengono di adottare le seguenti modalità per la gestione dei sinistri interessati dall’applicazione di importi in Franchigia. La gestione di ogni sinistro debitamente e tempestivamente denunciato agli Assicuratori a seguito di una Richiesta di Risarcimento verrà eseguita dagli Assicuratori con l’assistenza del competente ufficio dell’Assicurato. Verrà applicato quanto previsto dagli Artt. 3.1, 3.2 e 3.3 e i criteri indicati nell’Art. 1.7

SOCIETÀ ASSICURATRICE BH Italia - Rappresentanza Generale per l’Italia di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) Rating AA+ PEC bh-italia@legalmail.it
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO

Bucchioni’s Studio S.a.s R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A - Via Redipuglia n.15 – 19124 La Spezia – Tel. 0187280122 – Fax 0187575808 – e-mail: bucchionistudio@bucchioniassicurazioni.it
Pec: bucchionistudio@legalmail.it

PROCEDURA DI ADESIONE

On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it;

La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.

La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.