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POLIZZA COLLETTIVA BERKSHIRE ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE COLPA GRAVE + CONDANNA IN SOLIDO CON L'ENTE DI APPARTENENZA

* Si precisa che la garanzia comprende la copertura dei danni di natura patrimoniale per colpa grave per quelle professioni sanitarie che pur esercitando in via prioritaria l'attività medica, possono avere mansioni di carattere amministrativo ed organizzativo quali ad esempio i primari ospedalieri direttori di struttura.


(se posseduto)

info



COS'È LA COLPA GRAVE?

  • CORTE DEI CONTI, SEZ. II, 20 MARZO 2007, N. 65 "… PRESENZA DI COMPORTAMENTI OMISSIVI SOLO SE CONNOTATI DALLA CONSAPEVOLEZZA, EQUIPARABILE ALLA COLPEVOLE IGNORANZA, DELLA NECESSITÀ DI AGIRE …”
  • CORTE DEI CONTI, SEZ. I, 27 GENNAIO 2006, N. 26 "… COLPA GRAVE NON SECONDO UN'ASTRATTA NOZIONE, MA VALUTANDO IL FATTUALE E CONCRETO ATTEGGIARSI DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN CUI OPERA L'AGENTE…”
  • CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. CALABRIA, 2 FEBBRAIO 2004, N. 64 "… LA DISTINZIONE TRA COLPA LIEVE E COLPA GRAVE RISULTA DAL CONFRONTO TRA IL COMPORTAMENTO IN CONCRETO CON QUELLO CHE SAREBBE STATO NECESSARIO…”
  • CORTE DEI CONTI, SEZ. GIUR. ABRUZZO, 2 NOVEMBRE 2003, N. 585 "… UN COMPORTAMENTO DEL TUTTO ANOMALO ED INADEGUATO, CON EVIDENTE VIOLAZIONE DEI COMUNI, ELEMENTARI ED IRRINUNCIABILI CANONI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE E DI SANA GESTIONE…”

Scheda tecnica del prodotto

ASSICURATO Tutto il personale dipendente e non dipendente che esercita la professione sanitaria a qualsiasi titolo nelle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e/o il personale dipendente di Enti Pubblici, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva ed abbia pagato il relativo premio.
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE SEZIONE I - RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE MEDICA (Garanzia Base)

Verso pagamento del premio convenuto, di cui al punto 7 (Sezione I) della Scheda di Polizza, e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Articolo 3 e stabilito nel Certificato di Assicurazione, prestano l’assicurazione nella forma “Claims Made” enunciata all’Articolo 1, e si obbligano a tenere indenne l’Assicurato per le azioni di rivalsa a seguito di sentenza di condanna per Colpa Grave ovvero di ogni somma che questi sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti in tutti i casi in cui le richieste di risarcimento, come definite dalle Definizioni di Polizza, generino una sentenza di condanna al risarcimento per Colpa Grave a titolo di responsabilità erariale avanti la Corte dei Conti.

L’assicurazione si intende estesa anche in occasioni di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita, in tale ipotesi la copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per sinistro di € 1.000.000 (un milione). Resta ferma l’esclusione dalla presente copertura dei danni che siano riconducibili ad obbligazioni contrattuali direttamente assunte con il paziente dall’esercente la professione sanitaria.


SEZIONE II - CONDANNA IN SOLIDO CON L’AZIENDA SANITARIA E/O SOCIO SANITARIA DI APPARTENENZA (Garanzia Opzionale)

Verso pagamento del premio convenuto, di cui al punto 7 (Sezione II) della Scheda di Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Articolo 3, indennizzano le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare in conseguenza di procedimenti esecutivi (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subiti direttamente dall’Assicurato in seguito ad una decisione giudiziaria (condanna, ordine, ingiunzione) con la quale l’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e lo stesso Assicurato siano stati condannati o ingiunti, in solido tra loro, al pagamento di somme a terzi soggetti.

Il sinistro si verifica, ed è indennizzabile a termini della presente polizza, solo qualora l’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza non abbiano provveduto al pagamento di quanto dovuto, e che il procedimento esecutivo sia stato avviato anche nei confronti dell’Assicurato obbligato in solido.

L’Assicurato attivando la presente garanzia dichiara di cedere agli Assicuratori tutti i propri diritti ed azioni nei confronti dell’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza e/o della Compagnia di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza per il recupero delle somme versate per suo conto in forza della Legge, che pone a suo carico solamente la rivalsa per i casi di Colpa Grave ed impegna l’Azienda Sanitaria e/o Socio Sanitaria di appartenenza a coprire la responsabilità per colpa lieve dell’Assicurato con polizza di assicurazione e/o fondi all’uopo predisposti.

Restano ferme le esclusioni di cui all’Art. 9 di Polizza.

Resta altresì esclusa dalla presente garanzia qualsiasi domanda di intervento degli Assicuratori a seguito di richieste di terzi prima che si siano verificati i presupposti previsti dalla presente estensione di garanzia.


È data facoltà all’Assicurato di acquistare anche singolarmente le garanzie previste dalle Sezioni I e II sopra descritte, per un periodo massimo fino alla prima scadenza annuale della presente Polizza Collettiva.

RISCHI COPERTI

L’assicurazione,quale delimitata in questa Polizza e ferme le esclusioni , è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nel Modulo di Adesione ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Aziende Sanitarie, a condizione che l’attività esercitata dall’Assicurato sia svolta in conformità a quanto previsto dalla normativa Italiana ed Europea di volta in volta applicabili e previo ottenimento dei necessari titoli di studio, specializzazioni ed accreditamenti previsti da tali normative. L’assicurazione è riferita a tutte le mansioni demandate all’Assicurato nella sua qualità di dipendente, convenzionato, consulente o collaboratore di Aziende pubbliche e/o a partecipazione pubblica (ospedali, cliniche o altri istituti pubblici). È compresa altresì l’attività professionale “intramoenia” esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO Quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell'Assicurato:
  1. La comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per danni o perdite patrimoniali cagionati da presunto fatto colposo attribuibili all’Assicurato stesso e/o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali danni;
  2. La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per presunto fatto colposo, errore od omissione;
  3. L’inchiesta giudiziaria promosso contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’assicurazione;
  4. La comunicazione formale, secondo i dettami della Legge, con la quale l’Azienda Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni informa l’Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l’Assicurato medesimo;
  5. La comunicazione formale con la quale l’Azienda Sanitaria di appartenenza e/o la Compagnia di Assicurazioni, secondo quanto previsto dalla Legge, informa l’Assicurato dell’avvio di trattative stragiudiziali col Danneggiato;
  6. Il ricevimento da parte dell’Assicurato di un’istanza di conciliazione secondo quanto previsto dalla Legge;
  7. La citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato da parte dell’Azienda Sanitaria e/o della Compagnia di Assicurazioni con l’imputazione di Colpa Grave nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge e/o dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Non è considerata comunicazione formale dell’Azienda Sanitaria di appartenenza la richiesta di una semplice relazione tecnico-sanitaria.
SINISTRO L’evento originario, errore od omissione accaduto o commesso non prima della data di retroattività ed in conseguenza del quale si produca una richiesta di risarcimento così come sopra definita che venga portata a conoscenza dell’Assicurato e da questi denunciata alla Società Assicuratrice per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione.
MASSIMALE Il massimale per sinistro o sinistro in serie è quello previsto per Legge: tre volte il reddito professionale ivi compresa la retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo. Resta inteso che in ogni caso il limite di risarcimento non potrà superare Sezione 1 – Colpa Grave € 5.000.000 per sinistro o sinistro in serie senza nessun aggregato annuo. Sezione 2 – Condanna in solido € 2.000.000 per sinistro o sinistro in serie senza nessun aggregato annuo.
FRANCHIGIA Nessuna.
RETROATTIVITÀ E POSTUMA Retroattività base 10 anni dalla data di decorrenza. Postuma 10 anni per cessata attività per i soggetti che fossero già stati assicurati con BH Italia.
DURATA POLIZZA Decorrenza variabile: al 1° Gennaio per adesioni entro il 31.01 di ogni anno; viceversa dalle ore 24.00 del giorno di acquisto della copertura. Scadenza: il 31.12 di ogni anno SENZA TACITO RINNOVO.
SOCIETÀ ASSICURATRICE BH Italia – Rappresentanza Generale per l’Italia di Berkshire Hathaway International Insurance Ltd. (BHIIL) Rating AA+ Pec: bh-italia@legalmail.it.
INTERMEDIARIO CHE GESTISCE IL CONTRATTO Bucchioni’s Studio S.a.s R.E.A. 99974 Iscrizione Rui n. A000232125 Sezione A - Via Redipuglia n.15 – 19124 La Spezia – Tel. 0187280122 – Fax 0187575808 – e-mail: bucchioni@bucchioniassicurazioni.it Pec: bucchionistudio@legalmail.it.
PROCEDURA DI ADESIONE

On-line sulla piattaforma www.bucchioniassicurazioni.it;

La procedura di acquisto richiede pochi minuti e si perfeziona con pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario.

La presente scheda ha carattere indicativo. Si rimanda per le effettive condizioni di copertura alla lettura del testo di polizza.


FATTI NOTI: ESCLUSI DALLA COPERTURA ASSICURATIVA

Non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi coperti dalla presente polizza in dipendenza dell’attività esercitata dall’assicurato stesso con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla data di effetto di questa assicurazione e che si siano concretizzati con una richiesta di risarcimento da parte di terzi, da parte dell’azienda di appartenenza e/o con invito a dedurre da parte della Corte dei Conti.