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ESTENSIONE ULTRATTIVA DELL’ASSICURAZIONE

Se durante il Periodo di Assicurazione in corso l’attività professionale dell’Assicurato viene a cessare per sua libera volontà e non per altra ragione, come ad esempio la sospensione o la cancellazione dall’Albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l’attività professionale già svolta dall’Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza di tale periodo.


Se durante il Periodo di Assicurazione, l’attività svolta dall’Assicurato viene a cessare per qualsiasi causa, compresa la libera scelta, la copertura assicurativa resta operante alle condizioni della presente Assicurazione riportate nella Scheda di Copertura, per i 10 (dieci) anni successivi, senza nessun Premio aggiuntivo come previsto dall’art. 11 della Legge 24/2017.


L’Assicurazione resta operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi al termine del Periodo di Assicurazione nel quale è avvenuta la cessazione dell’attività professionale, purché afferenti a Comportamenti Colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia dell’Assicurazione stessa. Gli Assicuratori rispondono fino a concorrenza del Massimale riportato nella Scheda di Copertura, per l’insieme di tutti i Sinistri denunciati.


Il presente articolo si intende operante anche a protezione di eredi, successori o tutori dell’Assicurato, purché essi rispettino le condizioni di Assicurazione.


L’ASSICURATO CHE DESIDERA ATTIVARE L’ESTENSIONE DI CUI SOPRA VORRA’ INVIARCI COMUNICAZIONE DELL’AVVENUTO PENSIONAMENTO O DELLA CESSAZIONE DELLA SUA ATTIVITA’ DI DIPENDENTE PUBBLICO ALL’INDIRIZZO E-MAIL info@bucchioniassicurazioni.it .